
Dall'anno 2025 i beneficiari del Bonus psicologo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 124). Si tratta della novità introdotta a partire dall'anno in corso dall'articolo 6 del Decreto interministeriale del 10 luglio 2025 che definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2025, individuando le … [Continua...]